IL TRIBUNALE

    Rilevato  che  all'udienza  dibattimentale del 14 aprile 2000 gli
  imputati  Sole  Claudio  e  Cascino  Paolo  si  sono  avvalsi della
  facolta' di non rispondere alle domande del pubblico ministero;
    Rilevato che i predetti, specificamente interpellati al riguardo,
  hanno  specificato  di  non  voler  rispondere neppure alle domande
  concernenti il reato di tentata estorsione continuata in loro danno
  (capo  B  del  decreto  dispositivo  del giudizio), in relazione al
  quale  avevano,  nella  fase  delle  indagini, reso dichiarazioni a
  carico del coimputato Chiappini Paolo;
    Rilevato  che in seguito a cio' il pubblico ministero ha chiesto,
  anche   mediante   memoria   scritta   allegata   al   verbale  del
  dibattimento,  che  il  tribunale sollevi questione di legittimita'
  costituzionale  degli  artt. 210/4 e 513 c.p.p., nella parte in cui
  consentono  al  coimputato  -  che  rivesta  la qualita' di persona
  offesa,  nell'ambito  del  medesimo  procedimento,  in  relazione a
  distinti capi di imputazione - di sottrarsi all'esame sul contenuto
  delle  dichiarazioni  accusatorie  rese a carico di terzi sui fatti
  denunciati  in  qualita'  di  persona offesa, per contrasto con gli
  artt. 3, 101 e 112 Cost.;
    Considerato che in effetti la questione non appare manifestamente
  infondata poiche':
        non  sembra  ragionevole  la previsione di un identico regime
  processuale   con   cui  sono  disciplinate  situazioni  del  tutto
  differenti,  essendo  riconosciuta  la  facolta'  di non rispondere
  anche  nel  caso  in cui l'imputato rivesta l'ulteriore qualita' di
  persona  offesa  di  reato connesso o collegato addebitato ad altro
  imputato  nel  medesimo  dibattimento;  in  questo  caso,  infatti,
  premesso   che  la  ragione  del  riconoscimento  del  "diritto  al
  silenzio"  dell'imputato  e' da ravvisare nella esigenza di evitare
  che  egli debba autoaccusarsi, tale esigenza non sussiste, dato che
  l'imputato  e'  chiamato  a  rispondere  soltanto sulle circostanze
  relative  al  reato  (presunto)  dal  quale  e' stato offeso (fermo
  restando  il  principio  che comunque non gli sarebbero rivolgibili
  domande che comportassero una sua responsabilita' penale);
        l'attuale  disciplina risultante dal combinato disposto degli
  artt. 210/4 e 513 c.p.p., come emendati dalla Corte costituzionale,
  puo'  violare effettivamente anche il disposto dell'art. 101 Cost.,
  in  quanto  l'esito  della  decisione del giudice viene a dipendere
  dall'atteggiamento  processuale che ritenga di assumere l'imputato,
  che  gode  attualmente  del diritto potestativo al silenzio, di tal
  che  il giudice non sarebbe soggetto soltanto alla legge, ma le sue
  decisioni    sarebbero    rimesse    alla    volonta'   potestativa
  dell'imputato;
        vi    sarebbe   inoltre   effettivamente   anche   violazione
  dell'art. 112  Cost.,  poiche'  l'attuazione  della  giurisdizione,
  principio  connesso  sostanzialmente a quello della obbligatorieta'
  dell'azione   penale,   dipendendo   dalla   volonta'   potestativa
  dell'imputato  far  assumere  o  meno  al giudice degli elementi di
  prova,  non  sarebbe  assicurata  nei  casi de quibus, il cui esito
  processuale viene rimesso in sostanza alla decisione di altri e non
  del giudice;
        la concreta situazione che si e' venuta a creare nel presente
  processo,   non   e'   neppure   risolvibile  mediante  la  diretta
  applicazione  dei  principi di cui all'art. 111 Cost., applicazione
  consentita dalla legge n. 35/2000, poiche' da tali principi risulta
  semplicemente  rafforzato  il  criterio dell'assunzione della prova
  nel contraddittorio;
    Ritenuto che la questione e' rilevante, poiche' e' ancora attuale
  la  richiesta del pubblico ministero di procedere alla formulazione
  di  domande  ai  suddetti  imputati  sui  fatti in cui rivestono la
  qualita'  di  persone  offese, e d'altra parte la definizione della
  posizione del coimputato Chiappini dipende anche dalla possibilita'
  di  far  si'  che  i  coimputati  Sole  e Cascino rispondano a tali
  domande;